TRIBUNALE DEL FORO INTERNO

La competenza della Penitenzieria Apostolica è stabilita dagli articoli 190-193 della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco (19 marzo 2022):

Art. 190
§ 1. La Penitenzieria Apostolica ha competenza su tutto quanto riguarda il foro interno e le Indulgenze quali espressioni della misericordia divina.
§ 2. È retta dal Penitenziere Maggiore, coadiuvato dal Reggente, ai quali si affiancano alcuni Officiali.

Art. 191
Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni dalle censure, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni ed altre grazie.

Art. 192
§ 1. La Penitenzieria Apostolica provvede a che nelle Basiliche Papali di Roma ci sia un numero sufficiente di Penitenzieri, dotati delle opportune facoltà.
§ 2. Sovrintende alla corretta formazione dei Penitenzieri nominati nelle Basiliche Papali e di quelli nominati altrove.

Art. 193
Alla Penitenzieria Apostolica è demandato quanto concerne la concessione e l’uso delle Indulgenze, fatte salve le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede per l’esame di tutto ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale.

 

La Penitenzieria Apostolica, per svolgere le funzioni di sua competenza nel foro interno, ha tutte le facoltà necessarie ad eccezione di quelle che il Sommo Pontefice abbia dichiarato al Cardinale Penitenziere di voler riservare a se stesso. L’eventuale efficacia di questi atti nel foro esterno è regolata dal can. 130 CIC.

 

DELITTI

I delitti canonici che cadono sotto la competenza esclusiva del foro interno della Penitenzieria Apostolica sono i seguenti:

  • la profanazione delle Sacre Specie eucaristiche (can. 1382, § 1 CIC e can. 1442 CCEO);
  • la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1386, § 1 CIC e can. 1456, § 1 CCEO);
  • l’assoluzione del complice in un peccato contro il sesto comandamento (can. 1384 CIC e can. 1457 CCEO);
  • l’aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice (can. 1370, § 1 CIC);
  • l'attentata ordinazione di una donna (can. 1379, § 3 CIC);
  • la consacrazione di un vescovo senza il mandato pontificio (can. 1387 CIC).

La profanazione delle Specie Eucaristiche consiste nella ritenzione indebita delle Specie eucaristiche con fini sacrileghi, superstiziosi od osceni, o più in generale in qualsiasi azione volontaria di grave disprezzo verso il Santissimo Sacramento, compiuta sia individualmente sia in presenza di altre persone.

La violazione diretta del sigillo sacramentale è un delitto che può essere commesso soltanto da un sacerdote che ha agito come confessore, anche quando eventualmente non abbia impartito l’assoluzione sacramentale. Affinché possa darsi una violazione diretta del sigillo sacramentale, bisogna che il confessore abbia rivelato dolosamente un peccato ascoltato in confessione ed anche l’identità del penitente che lo ha confessato. La ragion d’essere della pena di scomunica per questo delitto consiste nella volontà di tutelare la santità del sacramento della Penitenza o Riconciliazione.

Il delitto di assoluzione del complice è quello che commette il sacerdote che agisce come confessore ed “assolve” un penitente da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, al quale ambedue hanno partecipato. In questo caso il confessore, in realtà, non lo assolve validamente, tranne che in pericolo di morte (cf. can. 977 CIC), e commette un gravissimo delitto, facendo credere al penitente di essere stato assolto. Il confessore manca della facoltà per assolvere questo tipo di peccati quando si tratta di un suo complice. Questa figura delittuosa racchiude tutti i peccati esterni commessi con un complice in materia di castità, anche se il peccato ha avuto luogo prima dell’ordinazione del sacerdote. La Chiesa tutela per mezzo di questa pena la santità del sacramento della Penitenza. Logicamente, per commettere questo delitto, il confessore deve rendersi conto che sta assolvendo una persona da un peccato commesso insieme da entrambi. Se il confessore non riconosce il penitente, non commette questo delitto. Se il complice non confessa un peccato contro la castità commesso con il confessore, perché già è stato assolto da un altro confessore, neanche in questo caso si configura il delitto.

Il delitto di aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice consiste nell’uso della violenza fisica con l’intenzione di attentare alla vita e all’integrità della persona del Romano Pontefice.

L’attentata ordinazione di una donna è un delitto introdotto nella normativa canonica alcuni anni fa ed è punibile con scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica (cf. Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, art. 5, n. 1). Per questo delitto, l’assoluzione viene concessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel foro esterno e, se rimasto occulto, dalla Penitenzieria Apostolica nel foro interno. Tale Ordinazione non è ovviamente valida e per la commissione del suddetto delitto viene punito sia il ministro che attenta il conferimento, sia la donna che tenta di ricevere l’Ordine sacro.

Il delitto di consacrazione episcopale senza mandato pontificio consiste nel conferire ad un fedele il sacramento del Sacro Ordine, nel grado dell’Episcopato, senza la dovuta autorizzazione pontificia. Lo può commettere soltanto un Vescovo cattolico, quando realizza un’Ordinazione Episcopale senza l’autorizzazione del Romano Pontefice. Detta Ordinazione è valida ma illecita.

Tutti questi delitti vengono puniti con la scomunica latae sententiae, nella quale si incorre automaticamente per il solo fatto di commettere il delitto, la cui assoluzione è riservata alla Sede Apostolica.

 

IRREGOLARITA'

Un'irregolarità è un impedimento canonico di carattere perpetuo, che esclude dalla ricezione del Sacro Ordine o dal lecito esercizio dell’Ordine già ricevuto, a meno che non si sia dispensati dall’autorità competente.

La Penitenzieria Apostolica può concedere dispense dalle irregolarità per ricevere i Sacri Ordini ed anche per esercitarli una volta ricevuti, quando la causa di esse non sia un fatto di pubblica conoscenza. Questo Tribunale ha competenza per dispensare nel foro interno dalle irregolarità in cui la dispensa è riservata alla Santa Sede, in particolare quelle provenienti dall’aver commesso o dall’aver cooperato positivamente nel crimine di omicidio e di aborto con effetto prodotto (cf cann. 1041 n. 4; 1044 § 1 n. 3 CIC).

 

SANAZIONE IN RADICE DI UN MATRIMONIO

La Penitenzieria può concedere la grazia della sanazione in radice di un matrimonio invalidamente contratto quando, per motivi giustificati, sia conveniente farlo in foro interno.

 

RIDUZIONE DEGLI ONERI DI SANTE MESSE

La Penitenzieria può concedere una riduzione degli oneri di SS. Messe al sacerdote che, avendo ricevuto un certo numero di intenzioni, si trova impossibilitato a celebrarle. Se fossero gravati di tale onere persone giuridiche, in tal caso la competenza sarebbe della Congregazione per il Clero.

 

DUBBI DI CARATTERE MORALE E CANONICO

La Penitenzieria, infine, esamina e risolve i dubbi di carattere morale e canonico, individuali e concreti, che le vengono sottoposti. Le soluzioni della Penitenzieria hanno vigore solo per i singoli casi circoscritti che sono stati sottoposti al suo esame.