NORME SULLE INDULGENZE

TRATTE DA: MANUALE DELLE INDULGENZE. NORME E CONCESSIONI, CITTÀ DEL VATICANO 20084.

1. - L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

2. - L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

3. - Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia parziali che plenarie o applicarle ai defunti a modo di suffragio.

4. - Il fedele che, almeno con cuore contrito, compie un'azione alla quale è annessa l'indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.

5. - § 1. Oltre alla suprema Autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.
§ 2. Nessuna Autorità inferiore al Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso espressamente dalla Sede Apostolica.

6. - Nella Curia Romana, tutto ciò che spetta alla concessione e all'uso delle indulgenze è affidato esclusivamente alla Penitenzieria Apostolica, salvo tuttavia il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di esaminare quanto riguarda la dottrina dogmatica intorno ad esse.

7. - I vescovi eparchiali o diocesani, e coloro che nel diritto sono ad essi equiparati, anche se non insigniti della dignità episcopale, dall'inizio del loro ufficio pastorale, possono:
1° concedere l'indulgenza parziale, nel proprio territorio a tutti i fedeli, e anche fuori del territorio ai fedeli che appartengono alla loro giurisdizione;
2° impartire nella propria eparchia o diocesi la Benedizione papale con annessa l'indulgenza plenaria, usando la prescritta formula, tre volte l'anno, in solennità o feste di loro scelta, anche se assistono soltanto alla Messa. Questa benedizione viene impartita al termine della Messa al posto della benedizione consueta, a norma del rispettivo Cerimoniale dei Vescovi.

8. - I metropoliti possono concedere l'indulgenza parziale nelle eparchie e diocesi suffraganee come nel proprio territorio.

9. -  § 1. I patriarchi nei singoli luoghi, anche esenti, del proprio patriarcato, nelle chiese del proprio rito fuori del patriarcato, e dovunque per i fedeli del proprio rito possono:
1° concedere l'indulgenza parziale;
2° impartire la Benedizione papale con annessa l'indulgenza plenaria, di norma tre volte l'anno, e inoltre quando intervenga qualche particolare circostanza o motivazione religiosa, che per il vantaggio spirituale dei fedeli esiga l'indulgenza plenaria.
§ 2. La stessa facoltà è concessa agli Arcivescovi Maggiori.

10. - I Cardinali di S.R.C. hanno la facoltà di concedere ovunque l'indulgenza parziale, che può essere acquistata soltanto dai presenti, volta per volta.

11. - § 1. Occorre espressa licenza della Sede Apostolica per poter stampare, in qualunque lingua, l'Enchiridion indulgentiarum.
§ 2. Tutti gli altri libri, fogli, e altri scritti, nei quali sono contenute concessioni di indulgenze, non devono essere pubblicati senza licenza del Gerarca o dell'Ordinario del luogo.

12. - Secondo la mente del Sommo Pontefice, le concessioni di indulgenze impetrate per tutti i fedeli incominciano ad avere valore soltanto dopo che i loro documenti autentici sono stati rivisti dalla Penitenzieria Apostolica.

13. - L'indulgenza annessa ad una celebrazione liturgica, legata ad un determinato giorno, s'intende trasferita al giorno in cui la stessa celebrazione, o la sua solennità esterna, sia legittimamente spostata.

14. - Se si richiede la visita di una chiesa o di un oratorio per acquistare l'indulgenza stabilita per un giorno determinato, detta visita si può fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito.

15. - Il fedele può lucrare un'indulgenza se devotamente usa uno dei seguenti oggetti di pietà convenientemente benedetto: crocifisso o croce, corona, scapolare, medaglia.

16. - § 1. L'indulgenza annessa alla visita di una chiesa o oratorio non si estingue se l'edificio viene demolito e ricostruito entro cinquanta anni, nello stesso luogo o quasi e con lo stesso titolo.
§ 2. L'indulgenza annessa all'uso di un oggetto di pietà cessa soltanto quando l'oggetto vada distrutto o sia venduto.

17. - § 1. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.
§ 2. Per lucrare le indulgenze è necessario che si abbia l'intenzione almeno generale di acquistarle e si adempiano le opere ingiunte nel tempo e nel modo stabilito dalla concessione.

18. - § 1. L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno; l'indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno.
§ 2. Il fedele potrà tuttavia conseguire l'indulgenza plenaria in articulo mortis anche se nello stesso giorno abbia già acquistato un'altra indulgenza plenaria.

19. - L'opera prescritta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi la preghiera del Signore e il simbolo della fede (cioè il Padre nostro e il Credo), salvo che nella concessione sia diversamente stabilito.

20. - § 1. Per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre l'esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
§ 2. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria.
§ 3. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l'opera.
§ 4. Se manca la piena disposizione o non viene eseguita totalmente l'opera richiesta e non sono poste le tre condizioni, l'indulgenza sarà solamente parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 24 e 25 per gli "impediti".
§ 5. Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Padre nostro e un'Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.

21. - § 1. Non si può acquistare un'indulgenza con un'opera che si è obbligati a compiere per legge o precetto, a meno che nella concessione non si dica espressamente il contrario.
§ 2. Tuttavia chi compie un'opera che gli è stata ingiunta come penitenza sacramentale, può nello stesso tempo soddisfare alla penitenza e lucrare l'eventuale indulgenza annessa a quell'opera.
§ 3. Parimenti i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica possono ottenere l'indulgenza mediante preghiere e opere pie, che sono tenuti a recitare o a compiere in forza delle loro regole o costituzioni o in forza di altra prescrizione.

22. - L'indulgenza annessa ad una preghiera può essere acquistata in qualunque lingua questa venga recitata, purché la versione sia approvata dalla competente autorità ecclesiastica.

23. - Per l'acquisto dell'indulgenza annessa ad una preghiera basta che questa sia recitata alternativamente con un altro o seguirla mentalmente mentre un altro la recita.

24. - I confessori possono commutare sia l'opera prescritta sia le condizioni a quelli che siano legittimamente impediti dal compierle.

25. - Inoltre, i Gerarchi o gli Ordinari dei luoghi possono concedere ai fedeli, sui quali esercitano la loro autorità a norma del diritto, se questi risiedono in luoghi dove in nessun modo o molto difficilmente possono accostarsi ai sacramenti della confessione o della comunione, di poter ottenere l'indulgenza plenaria senza l'attuale confessione e comunione, purché siano contriti e propongano di accostarsi ai predetti sacramenti appena sarà loro possibile.

26. - I sordi e i muti possono lucrare le indulgenze annesse a pubbliche preghiere se, trovandosi insieme ad altri fedeli che pregano, innalzino piamente l'animo a Dio; se si tratta poi di preghiere private, basta che le recitino mentalmente o le manifestino con segni o le scorrano soltanto con gli occhi.

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