SANAZIONE IN RADICE DI MATRIMONI CONTRATTI INVALIDAMENTE

La Penitenzieria Apostolica può concedere la grazia della sanazione di un matrimonio contratto invalidamente quando, per motivi giustificati, sia conveniente farlo nel foro interno. Ad esempio, quando non si desidera che si renda pubblica la sanazione di un matrimonio da tutti considerato regolare.

Affinché la sanazione venga concessa deve esserci una vera ed attuale volontà matrimoniale, dalla quale si possa presumere che le parti desiderano continuare a vivere insieme. L’autorità competente per concedere la sanazione in radice di un matrimonio è normalmente il Vescovo diocesano, ma per motivi validi si può ricorrere anche alla Santa Sede (cf. can. 1161 § 1 CIC).

 

RICHIESTA DI SANAZIONE

La richiesta di sanazione può essere presentata da ambedue o da una sola parte, anche senza che l’altra ne sia a conoscenza, purché sussista una vera e certa volontà matrimoniale (cf. can. 1164 CIC).

Il sacerdote che si rivolge a questo Tribunale chiedendo questa grazia dovrà riferire:

  • come ha avuto conoscenza dell’invalidità del matrimonio;
  • causa dell’invalidità;
  • motivo per il quale si chiede che questa grazia venga concessa nel foro interno;
  • se chiedono la sanazione una sola o ambedue le parti;
  • in caso che sia una sola parte, se l’altra è al corrente della richiesta.

 

 

Particolare dell'altare di San Giovanni Nepomuceno nell'abbazia di Zwiefalten (Baden-Württemberg)

CONTATTI

SEDE
Palazzo della Cancelleria
00120 - CITTÀ DEL VATICANO


INDIRIZZO POSTALE

Penitenzieria Apostolica
Piazza della Cancelleria, 1
00186 - ROMA (ITALIA) 

RECAPITI TELEFONICI
Tel.: +39.06.69887526
Fax: +39.06.69887557